Via Quaglierini 32 B

Calambrone

LIVORNO

Italia

57123

info: 392 0098868

STATUTO

Articolo 1 Comparto Normativo - Denominazione - Sede - Durata - Ambito di operatività

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile l’Associazione denominata Circolo nautico pesca sportiva marefiume Associazione Sportiva Dilettantistica” o, in forma abbreviata "Circolo marefiume ASD"

L’Associazione ha la propria sede legale in Livorno (LI) in Via Ettore Pablo Quaglierini, n. 32/B. Il cambio di sede legale all'interno del Comune di Livorno non comporta modifica statutaria. L'Associazione ha durata illimitata.

L’Associazione non ha scopo di lucro né diretto né indiretto ed opera in ambito nazionale. L’Associazione può istituire sedi secondarie locali, in tutta Italia. L'Associazione potrà richiedere il Riconoscimento Giuridico.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle FSN/DSA/EPS cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 2 - Fine Istituzionale e Attività -

L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, tramite l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio e l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive.

L’associazione si propone di:

a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare lo sport della Pesca Sportiva in ogni sua disciplina ed eventualmente, anche qualsiasi altra disciplina sportiva ammessa nel Registro del CONI;

b) gestire impianti, propri, di terzi e/o in Concessione adibiti a strutture per ormeggio di imbarcazioni e strutture sportive di vario genere;

c) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;

d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport e formare gli esperti in grado di proporle;

e) organizzare squadre sportive e/o singoli atleti per la partecipazione, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, a campionati, gare, concorsi, manifestazioni o iniziative di diverse discipline sportive;

f) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

g) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci, anche di somministrazione alimenti e bevande o turistiche;

h) gestire, condurre e mantenere impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.


Articolo 3 - Associati -


- Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;

- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell’eventuale regolamento di attuazione;

- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

La mancata ammissione deve essere motivata.

Gli associati si distinguono in fondatori, ordinari, onorari:

- gli associati fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;

- gli associati ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell’Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;

- gli associati onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell’Associazione o per notorietà e particolari meriti.

Tutti gli associati maggiorenni in regola col pagamento della quota sociale annuale hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

- candidarsi per ricoprire le cariche associative;

- partecipare alle Assemblee con diritto di voto attivo e passivo;

- votare per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina di tutti gli organi direttivi dell’associazione.

Tutti gli associati hanno i seguenti doveri:

- osservare lo Statuto nonché l’eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle attività volte a compiere il Fine Istituzionale dell'Associazione (articolo 2);

- astenersi dall’intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell’Associazione;

- pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.


Articolo 4 - Perdita dello status di associato -


Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. L’associato può recedere in qualunque momento dall’Associazione; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatto almeno 3 mesi prima.

Decade l’associato che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

L’esclusione è deliberata dall’Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di 30 giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l’esclusione può essere deliberata nel caso in cui l’associato:

- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;

- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Nel solo caso dell’esclusione l’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Nel caso sia istituito il Collegio dei Probiviri l’associato ricorrerà preliminarmente a tale organo.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere (cioè richiedere in giudizio) i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Articolo 5 - Organi sociali -

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati (ordinaria e straordinaria);

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Collegio dei Revisori dei Conti (se costituito nei casi previsti dalle norme di legge);

- Il Collegio dei Probiviri (se costituito).

Vige il rispetto della democrazia interna. Le cariche elettive vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate. Tutti gli organi sociali sono liberamente eleggibili.


Articolo 6 - Assemblea degli Associati -

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:

- approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;

- approva il Rendiconto Economico Finanziario Annuale (da qui in poi R.E.F.A.) dell’anno precedente entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario ed eventualmente un Bilancio di Previsione per l'anno in corso;

- elegge i membri del Consiglio Direttivo;

- elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti (se costituito);

- elegge i membri del Collegio dei Probiviri (se costituito);

- delibera i regolamenti e le loro modifiche;

- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell’Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;

- delibera in ordine all’esclusione degli associati;

- delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;

- delibera le azioni di responsabilità contro gli amministratori per fatti da loro compiuti;

- delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell’Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte degli associati. Le convocazioni devono essere effettuate mediante:

- idoneo avviso individuale contenente gli argomenti all’ordine del giorno, da inviarsi ai singoli associati almeno 15 giorni prima della data prevista per la riunione;

- idoneo avviso collettivo (ad esempio con la pubblicazione sulla Bacheca Sociale o sul sito web dell'Associazione), contenente gli argomenti all’ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della data prevista per la riunione.

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci/rendiconti ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o 1/10 degli associati ne ravvisino l’opportunità.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio/rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L’Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorsa almeno 1 ora dalla prima convocazione, e l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia (se non avviene in via telematica nel rispetto dei requisiti definiti dalle norme di legge).

Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei ¾ (tre/quarti) degli associati con diritto di voto e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre/quarti) degli associati con diritto di voto.

Ogni associato può rappresentare in Assemblea solo un altro associato, mediante delega scritta, secondo il principio del voto singolo previsto dal Codice Civile. Gli associati non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d’interessi. I verbali di assemblea e gli eventuali Rendiconti/ Bilanci approvati o esaminati, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza degli associati con modalità idonee (nei casi di legge anche attraverso la pubblicazione e/o l’invio agli associati), ancorché non intervenuti.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell’apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall’Assemblea obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 7 - Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 eletti dall’Assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario e, eventualmente, ogni altra carica prevista per Statuto o Regolamento da parte dagli enti di affiliazione e/o dal CONI. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, l’Assemblea (o lo stesso Consiglio Direttivo) può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all’Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

- redigere i programmi delle attività istituzionali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea degli associati;

- redigere i bilanci/rendiconti da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;

- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;

- deliberare sulle domande di nuove adesioni;

- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a 3 sedute consecutive;

- fissare la quota associativa annuale di adesione all’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri presenti, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell’apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

È fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Gli amministratori dovranno svolgere il proprio incarico a titolo gratuito.

Articolo 8 - Presidente -

Il Presidente ha il compito di presiedere l’Assemblea degli associati nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell’Associazione, ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.


Articolo 9 - Collegio dei Revisori dei Conti -

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo opzionale composto (salvo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge) da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dall’Assemblea degli associati fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili, nei casi previsti dalla legge. I revisori non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Revisori dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall’incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Collegio.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci/rendiconti, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

L’attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci/rendiconti.


Articolo 10 - Collegio dei Probiviri -

Il Collegio dei Probiviri è un organo opzionale composto da 3 membri, nominati dall’Assemblea (ove fosse necessario risolvere controversie tra associati o tra gli associati e il Consiglio Direttivo), fra gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. I probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell’Organo di Revisione.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Articolo 11 - Patrimonio dell'Associazione -                                                                 Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:

- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;

- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;

- da eventuali fondi di riserva o di accantonamento costituiti con gli avanzi di gestione delle annualità precedenti, allo scopo di compiere le proprie finalità istituzionali dirette o indirette.


 Articolo 12 - Risorse economiche -

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;

- eredità, donazioni e legati;

- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, delle FSN/DSA/EPS a cui l'associazione è affiliata, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati o ai partecipanti in conformità alle finalità istituzionali derivanti dal pagamento di corrispettivi specifici (compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto) purché attuati dall'Associazione senza specifica organizzazione e senza che il valore dei corrispettivi ecceda i costi di diretta imputazione;

- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- entrate derivanti da iniziative di raccolte fondi;

- altre entrate compatibili previste dalle normative che regolano gli Enti Non Commerciali italiani.

Ogni quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell’associazione.

Articolo 13 - Rendiconto Economico Finanziario Annuale (R.E.F.A.) -

L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il R.E.F.A., dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Il Consiglio Direttivo redige, se richiesto dalle norme di legge, dagli associati o da Enti Pubblici per la partecipazione a gare/ bandi/ concorsi/ appalti e simili il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli Associati entro 4 mesi dall’inizio del nuovo esercizio sociale.


 Articolo 14 - Liquidazione e devoluzione del patrimonio -

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati con diritto di voto.

L’eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile, sarà devoluto ad altri Enti/Istituti sportivi aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio sentito (se costituito) l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15 - Disposizioni finali -

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del CONI e della FSN/DSA/EPS a cui l’associazione è affiliata ed in subordine le norme del c.c..

Livorno, 18 novembre 2018

IL PRESIDENTE                                                                                                IL SEGRETARIO



REGOLAMENTO

Norme Generali per l’esercizio dell’attività nell’area demaniale concessa al:

Circolo nautico pesca sportiva marefiume associazione sportiva dilettantistica” o, in forma abbreviata "Circolo marefiume ASD" via Quaglierini 32 B - LIVORNO


Art.1 La sottoscrizione, accettazione ed osservanza del presente Regolamento e di tutto quanto previsto dalle disposizioni della Concessione Demaniale è obbligatoria per tutti i Soci.


Art. 2 L’inosservanza di tutto quanto previsto dal precedente Art. 1 sarà oggetto di esame da parte del Consiglio Direttivo che valuterà e prenderà gli opportuni provvedimenti nel rispetto anche dello Statuto e se necessario avvertirà l’Autorità competente.


Art. 3 Il Consiglio Direttivo provvederà, a seguito di delibera, ad assegnare il diritto d’ormeggio fino all’esaurimento dei posti disponibili; il diritto d’ormeggio potrà, nell’arco della stessa annualità, essere utilizzato da più Soci che provvederanno a comunicare al Consiglio Direttivo la loro tempistica di utilizzo.


Art. 4 Per entrare a far parte dell’Associazione e divenire Socio è necessario fare “domanda scritta vedi art. 3 dello Statuto utilizzando la modulistica oppure il sito internet, producendo:

-nome e cognome;

-luogo e data di nascita;

-cap e residenza;

-codice fiscale;

-recapito telefonico ed indirizzo email;

-accettazione del presente Statuto, Regolamento e Norme di Comportamento.

L’incompleta presentazione ed accettazione di quanto sopra menzionato determinerà il “non esame” della pratica e la sua “nullità”.


Art.5-L’ammissione all’Associazione con la qualifica di “Socio” verrà deliberata, alla prima riunione utile, dal Consiglio Direttivo il quale, a suo insidacabile giudizio, si riserverà il diritto di accogliere o respingere la domanda dell’aspirante Socio.

Il “nuovo socio” provvederà al pagamento di una “quota d’ingresso” che è quantificata in € 500,00 (euro cinquecentovirgolazerozero) oltre al pagamento della quota sociale annuale.


Art. 6-Il Socio è tenuto a:

-versare la quota sociale entro il “termine essenziale” del 28 febbraio di ogni anno;

-a sottoscrivere e/od accettare il presente Statuto, il Regolamento, Norme di Comportamento, le “Delibere Assembleari” e/o le “Delibere Consiglio Direttivo”.

-obbligo di aggiornare con tempistica congrua i propri recapiti telefonici, email e variazione cambio residenza e/o natante.


Art. 7- iI Socio che non effettua il pagamento del canone annuale entro il 28 febbraio dell’anno in corso è automaticamente dichiarato “MOROSO”.

Al verificarsi di quanto sopra descritto il Consiglio Direttivo dovrà attivare la seguente procedura:

1-riunirsi e redigere un elenco dei “Soci morosi” che non hanno provveduto al pagamento della quota sociale annuale;

2-inviare, ai “Soci morosi” in elenco, una lettera (anche via email) in cui si sollecitano al pagamento della quota annuale entro 30 giorni e decorso tale termine senza che il socio provveda all’effettivo pagamento della suddetta quota si inizierà “l’iter di espulsione”;

3-decorsi i 30 giorni (vedi punto 2) alla prima Assemblea dei Soci si dovrà deliberare l’espulsione del singolo “Socio moroso” che non ha provveduto a sanare la propria posizione. Il “provvedimento di espulsione” dovrà essere notificato al “Socio moroso” in forma scritta (anche via email).

5- il Socio che cessa di appartenere all’Associazione per quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto dovrà lasciare libero il posto barca entro il termine essenziale di 10 giorni dalla notifica del “provvedimento di espulsione”.

Nel caso in cui non si verifichi quanto sopra ed il diritto di ormeggio sia occupato da un natante, il "circolo marefiume ASD" e sino da ora autorizzato a liberarlo con tutte le spese consequenziali, nessuna esclusa e/od eccettuata, a totale carico del soggetto interessato.

Il Socio oggetto di quanto sopra descritto con la sottoscrizione del presente Regolamento rilascia sino da ora la più ampia liberatoria nei confronti del "circolo marefiume ASD" di eventuali danni che potessero derivare al suo natante pertanto formalmente rinuncia a qualsivoglia pretesa e/o indennizzo e/o risarcimento danno/i per qualsivoglia titolo o ragione.


Art. 8- In caso di “decesso del socio” il Consiglio Direttivo lascerà 3 mesi di tempo agli eredi per poter presentare la domanda di ammissione a Socio ad un solo erede ed in questo caso non sarà dovuta nessuna “quota d’ingesso”.


Art.9-Il Presidente ed il Consiglio Direttivo respingono la loro totale responsabilità per danni arrecati alle persone e/o cose, comprese i natanti ormeggiati e quanto in essi contenuto e/o depositato e comunque all’interno dell’area oggetto della Concessione Demaniale.

Con l’accettazione del presente statuto i Soci concedono la più ampia forma liberatoria di quanto sopra indicato.

Le eventuali controversie legali e/o fiscali saranno a totale carico del "circolo marefiume ASD" come pure tutte le parcelle degli avvocati e/o di altri professionisti difensori.


Art.10-Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il socio/i e l’ Associazione in merito a questioni inerenti l’applicabilità del presente Regolamento è competente il Foro di Livorno, salvo quanto diversamente disposto per legge.


Note finali: il Regolamento nella precedente stesura comprendeva 30 articoli ed è stato corretto ed aggiornato nella stesura attuale che comprende 9 articoli oltre le note finali.

Il presente Regolamento è stato votato ad unanimità dall’assemblea straordinaria dei Soci.

Livorno, 18 novembre 2018.-

IL PRESIDENTE                                                                                 IL SEGRETARIO



NORME DI COMPORTAMENTO

Sommario definizioni e premesse:

Per “Concessionaria” si intende l’Associazione intestataria della concessione demaniale:

circolo NAUTICO pesca sportiva marefiume Associazione Sportiva Dilettantisticao, in forma abbreviata "circolo marefiume ASD"

Per “Concessione Demaniale” si intende l’atto formale di rilascio di concessione da parte della Regione Toscana.

Per “Gestore” si intende il soggetto che provvede alla conduzione ed all’organizzazione della struttura ricreativa nonché alla sua manutenzione, ordinaria e straordinaria.

Per “Socio” si intende la persona fisica che usufruisce del diritto di ormeggio e/o di altro bene e/o servizio all’interno del "circolo marefiume ASD", o che comunque si trovi all’interno dell’area di concessione demaniale.

Per “Utente” si intendono tutti i tesserati alla Federazione Sportiva Nazionale.

Per “Consiglio Direttivo” si intende l’organismo preposto alla programmazione, al coordinamento ed al controllo delle attività di gestione del “circolo marefiume ASD”.

Per “Autorità Marittima” si intende la Capitaneria di Porto di Livorno.

Per “Diritto d’ormeggio” s’intende lo specchio d’acqua prospiciente la banchina a disposizione del Socio destinato all’accosto ed all’ormeggio delle imbarcazioni. Per “Banchina” si intende l’area interna al "circolo marefiume ASD" delimitante il perimetro interno della concessione demaniale destinata all’accesso pedonale al diritto d’ormeggio.

Per “Canale di manovra” si intende il canale antistante il diritto d’ormeggio che consente la manovra, il movimento delle imbarcazioni e l’accesso.

Per “Viabilità” si intende la strada interna d’accesso carrabile e sue pertinenze.


NORME GENERALI

Art. 1– Oggetto del norme di comportamento

Le norme di comportamento, redatte in attuazione delle clausole e prescrizioni contenute nella concessione demaniale, disciplinano e coordinano tutte le attività, e quelle connesse, svolte all’interno del "circolo marefiume ASD".


Art. 2– Applicazione

I Soci sono obbligati all’osservanza dello Statuto, Regolamemto, Norme di comportamento, Norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di Navigazione Marittima, oltre alle condizioni contenute nell’atto di concessione demaniale.


Art. 3– Modifiche delle norme di comportamento

Le norme di comportamento potranno essere modificate, integrate ed aggiornate, a cura del Consiglio Direttivo, anche al fine di meglio assicurare la sicurezza, l’efficienza e la funzionalità del "circolo marefiume ASD".

NORME RELATIVE ALL’ATTIVITÀ


Art. 4– Gestione delle attività

La Concessionaria provvede alla gestione del "circolo marefiume ASD" direttamente e/o affidando tutti o parte dei servizi ad un soggetto/i terzo/i “Gestore/i”.


Art. 5– Contenuti dell’attività di gestione

La Concessionaria, direttamente o tramite il Gestore, provvede a:

-pulizia delle aree del "circolo marefiume ASD";

-verifica del rispetto degli ormeggi e sua assegnazione;

-impianti: idrici, elettrici, igienici, e loro manutenzione;

-vigilanza occasionale sulle parti d’uso comune;

- manutenzione: arredi, verde e manufatti facenti parte del "circolo marefiume ASD";


Art. 6– Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo provvederà alla programmazione, al coordinamento ed al controllo delle attività, attinenti alla gestione, di cui all’art.5.

A tal fine il Consiglio Direttivo pianifica e coordina l’impiego delle risorse tecniche ed economiche in seguito alle delibere.

Tutti coloro che esercitano una attività all’interno del Circolo sono soggetti, nell’esercizio di tale attività, alla vigilanza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo dell’osservanza della normativa vigente, nulla escluso e/od eccettuato; al fine di assicurare l’osservanza delle norme di comportamento, il Consiglio Direttivo conferisce incarico al “delegato ormeggio” ed al “delegato manutentivo” di poter impartire opportune disposizioni che dovranno essere rispettate scrupolosamente pena l’allontanamento.


Art. 7– Pubblicità ed osservanza delle norme di comportamento

Il Consiglio Direttivo provvede a dare pubblicità alle norme di comportamento lasciandone una copia affissa alla Bacheca e mediante comunicazione in forma scritta e/o per presa visione dal sito www.circolomarefiume.it.

Il Socio è tenuto all’osservanza delle norme di comportamento che sono ritenute, riconosciute ed accettate a seguito della delibera del Consiglio Direttivo.

Nello spirito delle norme di comportamento il Consiglio Direttivo curerà altresì la pubblicità di comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie anche in futuro.


Art. 8– Responsabilità del Socio

Il Socio è tenuto alla stretta osservanza delle Leggi, Statuto, Regolamento e Norme di comportamento.

Egli deve inoltre mettere in atto tutte le misure idonee a proteggere le cose di sua proprietà da furti, danneggiamenti e simili.

Tutti i natanti che stazioneranno nel "circolo marefiume ASD" dovranno essere assicurati per la responsabilità civile per danni a terzi anche durante lo stazionamento e/o con/senza la presenza del proprietario.


Art. 9– Limiti di responsabilità

La Concessionaria ed il Consiglio Direttivo non saranno responsabili per i danni subiti dai Soci relativamente all’utilizzo dei beni oggetto di concessione.


Art. 10– Manovre delle imbarcazioni

Tutte le manovre eseguite all’interno del canale di manovra e per effettuare l’ormeggio dovranno essere effettuate in sicurezza.

Il Consiglio Direttivo potrà disporre il movimento delle imbarcazioni e gli spostamenti di ormeggio, che si palesino necessari in caso di emergenza, per particolari motivate esigenze connesse con l’operatività del "circolo marefiume ASD" o per disposizioni della Autorità competenti.

In caso di assenza del Socio o di rifiuto da parte dello stesso, il Gestore potrà provvedervi direttamente con personale di propria fiducia addebitandone l’effettivo costo al Socio.


Art. 11Entrata ed uscita dal Circolo e navigazione in ambito di concessione

L’entrata al Circolo è autorizzata solamente ai natanti in condizioni di navigabilità, ossia in condizioni tali da effettuare in sicurezza la navigazione corrispondente al tipo e al modello dell’unità stessa.


Art. 12- Caratteristiche del “diritto di ormeggio”

Le dimensioni del “diritto di ormeggio” sono in “categoria unica” con larghezza non superiore a 3,00 mt. compreso di idonei e dimensionati parabordi e con lunghezza non superiore a 8,50 mt.


Art. 13– Norme, individuazione ed uso del diritto di ormeggio

Il diritto di ormeggio è contrassegnato con numerazione progressiva.

I contrassegni sono riportati sul fronte di approdo in modo ben visibile.

I soci dovranno comunicare il nome e le dimensioni del loro natante al fine di poter tenere aggiornato il registro tenuto presso l’ufficio del "circolo marefiume ASD"

Ciascun Socio è tenuto a segnalare immediatamente ogni variazione e potrà fruire del diritto di ormeggio a lui assegnato, con divieto assoluto di ormeggiarsi altrove.

Tutto il materiale necessario e le spese per la realizzazione dell’ormeggio saranno a totale cura e spesa del Socio. Non saranno “accettati all’ormeggio” i natanti non conformi alla normativa vigente e/o privi di autonomia di navigazione e comunque tutti i natanti che non sono stati preventivamente autorizzati.

Il Socio il cui natante si presenti in stato di abbandono o che non possa essere autonomamente e prontamente allontanato, come previsto dalla Concessione Demaniale, verrà richiamato dal Consiglio Direttivo a mezzo notifica scritta.

Il "circolo marefiume ASD" declina ogni responsabilità per atti vandalici, furto, incendio e quant’altro danno che ogni natante possa subire.

Il Socio rilascia sino da ora la più ampia liberatoria nei confronti del "circolo marefiume ASD" di eventuali danno/i che il suo natante possa causare a terzi pertanto se ne assume la più ampia responsabilità.

A tal fine si richiede ad ogni Socio di curare l’efficienza della proprio natante adottando ogni e qualsivoglia misura per tutelare la propria ed altrui sicurezza.

Al fine di facilitare le manovre di ormeggio e per non costituire ostacolo ai materiali in sospensione trasportati dal canale, come previsto dalla Concessione Demaniale, è vietato l’utilizzo di boe, fatto salvo quelle messe dal "circolo marefiume ASD" a delimitazione del perimetro della Concessione Demaniale.


Art. 14- Alimentazione elettrica

Ogni Socio che desideri collegare il proprio natante ad un’alimentazione elettrica dovrà rispettare le istruzioni per la connessione all’alimentazione della banchina, vedi allegato pubblicato in Bacheca ed in prossimità di ogni punto di alimentazione; pertanto dovrà prendere visione ed assumersi ogni rischio e responsabilità.


Art. 15- Accesso

L’accesso al "circolo marefiume ASD" è autorizzato ai “Soci” ed agli “Utenti” per come previsto dalle norme di affiliazione; gli “Utenti” dovranno tenere un comportamento congruo e rispettoso del Regolamento e delle Norme di comportamento.

Ogni Socio dovrà vigilare sul rispetto degli accessi e nel caso di non osservanza potrà procedere con l’allontanamento dei “non autorizzati”.

Ogni Socio e/o Utente dovrà obbligatoriamente accedere alla banchina utilizzando le apposite scale al fine di evitare spiacevoli incidenti; la Concessionaria, il Consiglio Direttivo, il delegato all’ormeggio ed il delegato alla manutenzione non saranno responsabili di eventuali danni.

Ogni Socio ha la possibilità di parcheggiare un solo mezzo di trasporto, limitatamente alla disponibilità, nelle aree destinate a tale scopo. Dette aree potranno variare di ubicazione e consistenza a secondo delle esigenze che nel tempo si potranno rendere necessarie.

I cancelli posti alle estremità dell’area data in concessione dovranno essere sgombri da qualsiasi impedimento in quanto sono da considerarsi come vie di fuga o di sicurezza.

I mezzi di trasporto trovati in sosta all’interno dell’area di Concessione Demaniale privi dell’autorizzazione e/o in esubero di numero verranno rimosse con l’ausilio del carro attrezzi addebitandone il costo al legittimo proprietario.

Medesimo criterio verrà applicato anche per quanto riguarda carrelli, selle ed quant’altro privo di autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo; potrà essere fatta richiesta scritta di “occupazione temporanea” al Consiglio Direttivo, ed a suo insindacabile giudizio, esserre autorizzata solo per urgenza e/o breve periodo.


Art. 16- Smaltimento rifiuti

-Ogni Socio dovrà provvedere a propria cura, spesa e responsabilità allo smaltimento e raccolta dei rifiuti, sia di bordo che di terra.

Rifiuti solidi:

-devono essere smaltiti a completa cura e spesa del Socio.

Rifiuti liquidi (acque reflue e di sentina ed oli esausti):

-devono essere mantenuti a bordo e devono essere smaltiti a completa cura e spesa del Socio.

I trasgressori che non rispettino il divieto di scarico a mare di rifiuti liquidi e solidi, saranno denunciati per scarico non autorizzato alla competente autorità.


Art. 17Stazionamento in sicurezza

Tutti i natanti che entrino nell’area di concessione devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento, ed essere in regola con le prescrizioni in proposito emanate dalla competente Autorità Marittima.

Prima di assentarsi dal Circolo, in particolare per periodi di lunga durata, i Soci che lasciano il proprio natante all’ormeggio, devono assicurarsi che i cavi di trattenuta siano in ottime condizioni ed in grado di resistere per tutta la durata dell’assenza; devono altresì lasciare il loro recapito anche telefonico e quello di un eventuale custode.

Qualora sia notato che una unità si trovi in stato di abbandono o che corra il rischio di affondare o di causare danni alle unità ed alle attrezzature circostanti, sarà avvisato immediatamente il Socio, affinché venga eliminato l’inconveniente. Se non provvede entro i termini stabiliti o comunque in caso di urgenza, l’unità sarà tirata a secco, a spese del Socio, senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei suoi confronti.


Art. 18– Manutenzione degli ormeggi

Nel caso che il Socio disponga una manutenzione degli ormeggi, del corpomorto e/o altri lavori subacquei dovrà, prima della loro esecuzione, comunicarlo al Consiglio Direttivo che provvederà eventualmente a richiederne l’autorizzazione agli uffici preposti e se ne assumerà tutta la responsabilità ed il costo liberando sino da ora il "circolo marefiume ASD" da ogni e qualsivoglia titolo di responsabilità. Detti lavori dovranno essere eseguiti da Ditta specilizzata che dovrà garantire inoltre la messa in sicurezza dell’area oggetto degli interventi provvedendo alla sua inibizione all’accesso e alla posa della necessaria segnaletica.


Art. 19- Affondamento natante

Qualora una unità affondi, all’interno dell’area di concessione del "circolo marefiume ASD", il Socio è obbligato alla rimozione od allo smantellamento del relitto assumendosene tutte le spese e responsabilità.


Art. 20– Divieti all’interno dell’area di concessione:

-accensione di fiamme libere e di uso di fiamma ossidrica.

-imbracare, sbarcare e detenere a bordo merci pericolose.

-lavare le imbarcazioni con acqua potabile; per tale uso può essere utilizzata solamente l’acqua non potabile erogata dalle colonnine di distribuzione e senza fare uso di detergenti.

-qualunque attività o comportamento che possa disturbare la quiete altrui; si invita pertanto i Soci a tenere un comportamento congruo.

-tutti i lavori di rimessaggio e manutenzione, nessuno escluso od eccettuato, fatto salvo quelli di primo intervento al fine di garantire l’incolumità della persona e la messa in sicurezza del natante.

-la balneazione, la pesca con qualsiasi attrezzo, compresa la pesca subacquea ed immergersi – in prossimità delle imbarcazioni  per effettuare visite, interventi o riparazioni; tali attività potranno essere svolte solamente da personale specializzato, se precedentemente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

-ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagente, gommoni etc.) e comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, la banchina/sponda cementata, viabilità e zona verde.

-sporcare la banchina/sponda cementata, viabilità e zona verde per lavorazioni o pitturazioni.

-fare docce sulla banchina/sponda cementata.

-lavare stoviglie o biancheria e stendere panni sulla banchina/sponda cementata, viabilità e zona verde.

In caso di inosservanza si provvederà a far rimuovere quanto abusivamente depositato, e a far pulire l’area interessata, a spese del Socio responsabile.

Le imbarcazioni ormeggiate devono essere mantenute in ordine e pulite.

Nel caso di riscontrata prolungata inosservanza di tale norma, e dopo specifica diffida al Socio il Consiglio Direttivo provvederà a far effettuare le pulizie esterne a mezzo di personale di propria fiducia con addebito del relativo costo all’avente diritto medesimo.

I trasgressori dei divieti di cui ai precedenti commi saranno obbligati a corrispondere al Gestore i danni eventualmente causati dalla loro condotta.


Art. 21– Divieto di scarichi a mare

E’ vietato:

-lo svuotamento di acque di sentina e di acque reflue;

-il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti sia in acqua che sulla banchina/sponda cementata, viabilità e zona verde.

-per le esigenze personali devono essere usati gli appositi locali igienici esistenti a terra, salvo che l’unità sia dotata di specifiche attrezzature per raccogliere i liquami di bordo.


Art. 22– Divieto di attività di commercio

E’ vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale o artigianale.


Art. 23- Norme per i proprietari di animali

All’interno dell’area in Concessione gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco e purché tenuti al guinzaglio. In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza degli animali possa arrecare molestia e disagio agli Utenti; i proprietari dovranno provvedere a rimuovere sporcizia ed escrementi prodotti dai loro animali.

Note finali: le presenti Norme di Comportamento vengono approvate e votate ad unanimità dal Consiglio Direttivo.

  IL PRESIDENTE                                                                                            IL SEGRETARIO